Ai sensi degli artt. 36-37-38 del Codice Civile e del D:lgs 460/97 e successivi , e costituita con sede in Brindisi alla Via Rubini 12 – 72100 Brindisi, un ‘Associazione denominata MED INSTITUTE.
La sede può essere trasferita su deliberazione dell’assemblea dei soci.
L’associazione ha una durata illimitata
L’ Associazione non persegue fini di lucro, è apartitica e aconfessionale, ha esclusiva finalità di solidarietà sociale svolgendo la propria attività nell’ambito della formazione, dell’istruzione e del Counseling a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
L’associazione ha tra i suoi scopi, quello di svolgere attività di utilità sociale, sviluppo della consapevolezza e dell’evoluzione della persona e della società, attraverso i vari ambiti del sapere umano, nonché attraverso la promozione e lo sviluppo della cultura, della ricerca, della formazione per ogni fascia di età.
Il principio ispiratore di questa associazione è contribuire alla crescita personale degli individui sostenendoli in percorsi educativi, formativi, di orientamento e di aiuto atti a sviluppare consapevolezza, conoscenza e benessere.
L’associazione pone in essere ogni tipo di iniziativa che sia ritenuta utile al conseguimento dei propri fini e potrà promuovere varie attività, in particolare:
Inoltre, l’Associazione partendo dalla considerazione che la società dell’informazione è un contesto socio economico in cui le nuove tecnologie informatiche e di crescita personale assumono un ruolo fondamentale nella sviluppo delle attività umane, ritiene importante la diffusione dell’alfabetizzazione generalizzata a coloro i quali vogliono integrarsi e aspirano a far parte di questo contesto, cercando di perseguire il benessere integrale delle persone e della società aumentando la capacità critica di attori e fruitori e sapendo costruire strategie attente alle istanze della modernità. II principio ispiratore di questa associazione e quello di fornire alle persone svantaggiate formazione, istruzione, orientamento e sostegno che permetta loro di proporsi al mercato del lavoro con una capacita produttiva maggiore. Si consideri che la società dell’informazione si sviluppa se chi vive in tale società sa fare un buon uso delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie informatiche e tele comunicative. Metaforicamente parlando, informatica equivale a un linguaggio che tutti dovrebbero apprendere, perché consente di interagire con un mondo che, oramai, si esprime mediante questa lingua. Si rivolge prevalentemente a persone svantaggiate, ma anche a docenti, volontari, operatori e a chiunque presti la propria opera a diverso titolo a favore delle medesime persone svantaggiate all’interno dell’Associazione medesima, nonché a persone in qualunque contesto produttivo che vogliano migliorare la propria qualità della vita sociale e professionale attraverso l’acquisizione di nuove competenze professionali e umane operando un miglioramento e una formazione continua. In oltre l’associazione ha intento di contribuire alla crescita personale degli individui, sostenendoli con percorsi educativi, formativi, di orientamento e di sostegno, atti a sviluppare consapevolezza e conoscenza, attraverso il Counseling, dinamiche di gruppo, la mindfulness, il focusing, la mediazione familiare e le discipline olistiche e del benessere in generale.
L’ Associazione svolge attività nel settore della formazione extra scolastica a favore dei soggetti svantaggiati individuati all’art. 7 e di operatori, volontari, enti ed istituzioni e chiunque a varia titolo operi a favore dei medesimi. L’Associazione realizza percorsi formativi rivolti a soggetti svantaggiati nel mondo scolastico e
degli adulti per costruire una cultura del sapere e della continua formazione.
L’associazione organizza corsi, attività formative, supervisioni e sostegni anche personalizzati rivolti a soggetti svantaggiati in modo che possano ricevere un’adeguata istruzione.
Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione si attiva per:
L’ Associazione svolge la propria attività nel settore dell’istruzione, volta a promuovere iniziative didattiche, a gestire scuole di diverse ordine e grado, a favore di soggetti svantaggiati individuati dall’art.7 e a tutte le persone, operatori, enti ed istituzioni cha a diverse titolo intervengono a favore dei medesimi soggetti svantaggiati, nonché realizzare interventi formativi indirizzati verso individui, a qualsiasi livello, operanti in contesti colpiti da crisi strutturali ed eccezionali, con particolare attenzione ai territori più arretrati dell’Unione Europea.
Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione si attiva per:
L’Associazione nell’ambito delle sue attività e secondo le sue finalità si rivolge a:
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sovraesposte, ad esclusione di quelle direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, istituzionali, in quanta integrative delle stesse.
Fra le attività connesse si prevede di:
Fra le attività accessorie si prevedono:
Il patrimonio dell’Associazione, unitario e inscindibile, e costituito dalle quote associative, dai legati, dalle donazioni, da contributi pubblici e privati nazionali e internazionali, da sponsorizzazioni, da eventuali contributi straordinari, da elargizioni di associati benemeriti o da terzi, dai residui di attività delle gestioni precedenti e da ogni altra entrata non prevista dal presente elenco.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalle leggi vigenti, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle direttamente connesse, secondo i deliberati degli organi competenti.
II numero dei soci è illimitato.
Sono associati coloro che risultano iscritti nell’apposito libro soci, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. L’adesione all’ Associ azione è libera.
Le richieste di iscrizione vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, recante anche la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservare lo Statuto, al Consiglio Amministrazione, che deciderà l’ammissione in qualsiasi categoria di socio a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione nel caso di non accoglimento della domanda.
II Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa e stata respinta.
L’associazione e composta da:
ai fini dell’Associazione meritino tale riconoscimento per l’attività compiuta e/o risultati conseguiti.
I soci fondatori, ordinari e sostenitori possono essere individuali e/o collettivi. A tutti i soci fondatori, ordinari e/o sostenitori individuali e/o collettivi spetta un veto unico, espresso dal loro rappresentante. La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.
AI fini di garantire una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, è esclusa qualsiasi temporaneità della partecipazione del socio alla vita dell’Associazione ed inoltre ognuno di essi, nel rispetto del principia di democrazia interna, se maggiorenne, ha diritto di voto per l’approvazione della Statuto e delle relative modifiche, nonché per la nomina e la regolamentazione degli organi direttivi dell’Associazione.
Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari e sostenitori individuali e/o collettivi in regola con il versamento delle quote sociali annuali, stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
La qualità di socio si perde:
L’apertura di qualsivoglia procedimento per i casi contemplati deve essere comunicato all’interessato con lettera raccomandata. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata. Le quote o i contributi associativi versati non sono in alcun modo ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell’Associazione, sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili. I soci espulsi o sospesi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.
La sospensione e le radiazioni sono decise dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi Membri e sono immediatamente esecutive.
Gli organi dell’Associazione sono:
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’associazione stessa.
L’assembla si riunisce almeno una volta all’anno.
L’assemblea viene convocata dal presidente di propria iniziativa o per decisione del Consiglio di Amministrazione o a richiesta di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. L’assemblea è convocata mediante avviso contente indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso
dovrà essere affisso presso la sede dell’Associazione e dovrà essere spedito agli associati a mezzo fax o messaggio di pasta elettronica o lettera almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo indicate nella sede di convocazione.
L’assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro designato dagli intervenuti. II presidente designa di volta in volta un segretario, anche estraneo all’ Associazione, che lo assiste. Delle deliberazioni dell’assemblea viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
L’assemblea in prima convocazione e regolarmente costituita con l’intervento della maggioranza dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un’ora da quella indicata per la prima convocazione l’adunanza si intende di seconda convocazione ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti. L’assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci intervenuti. L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (o anche solo audio collegati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
In tal caso, e necessario che:
l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
L’assemblea:
L’Associazione amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dall’assemblea tra i soci.
È prevista eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532 comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissioni ed esclusione, criteri e idonei forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza.
II Consiglio di Amministrazione cura la conservazione del patrimonio e provvede alla gestione generale, adottando i provvedimenti che stimi necessari per il buon funzionamento dell’Associazione.
Al Consiglio di Amministrazione sono pertanto attribuite le seguenti funzioni:
compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
II Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri il Presidente, un Vice Presidente, un tesoriere e di volta in volta il segretario. Particolari deleghe, stabili o temporanee, possono essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a uno o più membri o tra i soci ordinari e sostenitori, o a persone esterne che condividono le finalità associative, in riferimento a specifiche attività o progetti di lavoro. II Consiglio di Amministrazione individua, nomina o incarica, tra i soci oppure tra gli esterni che condividono le finalità associative, un responsabile Pubbliche Relazioni che avrà il compito di preparare e curare i vari contatti su precise indicazioni del Consiglio di Amministrazione. II presidente e il legale rappresentante dell’Associazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e decadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relative al quinto esercizio della carica.
Qualora venissero a cessare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri membri procedono all’integrazione del Consiglio di Amministrazione per cooptazione. I Membri cooptati restano in carica fino alla successiva assemblea, che provvede alia sostituzione dei membri cessati con una durata in carica pari a quella del Consiglio di Amministrazione. Costituisce causa di decadenza dalla carica la perdita della qualità di socio e, peri membri del Consiglio di Amministrazione nominati quali rappresentanti dei soci collettivi, la perdita della qualità di socio dell’ente da loro rappresentato o la perdita della loro qualità di rappresentanti del socio collettivo in seno all’ Associazione, anche a seguito di revoca dell’incarico da parte del socio collettivo rappresentato.
II Consiglio di Amministrazione si riunisce per iniziativa del suo Presidente o a seguito di domanda sottoscritta da almeno un terzo dei suoi membri. II Consiglio di Amministrazione e convocate dal Presidente mediante avviso, contenente le indicazioni del giorno, del luogo e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare spedito ai membri almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza, anche a mezzo di lettera, fax e posta elettronica. II Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro designato dagli interventi. II Presidente designa di volta in volta un segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione, che lo assiste. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
II Consiglio di Amministrazione e regolarmente costituito con l’intervento della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. La riunione del Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (o anche solo audio collegati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi e la buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, e necessario che:
Ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
AI Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Al presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’ Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa le attività compiute, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato. II presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.
II Primo Vice Presidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. II solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
II tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità e/o ne delega la tenuta, effettua le relative
verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, da punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandosi da idonea relazione cantabile. Ogni altro tipo di delega deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.
II presente statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea. Le variazioni allo Statuto sono approvate dalla maggioranza dei soci presenti purché questi rappresentano il 50% più uno del corpo sociale. II socio dissenziente alle modifiche statutarie ha il diritto di recedere dall’associazione.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del rendiconto economico e finanziario e/o bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso al 31.12 dell’anno precedente. Quest’ultimo una volta approvato, verrà depositato presso la sede sociale.
L’Associazione, che ha da statuto durata illimitata, può essere sciolta dall’assemblea generale con la maggioranza di almeno due terzi dei soci. In caso di scioglimento L’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le misure di legge. Nel caso di impossibilita di regolare costituzione dell’assemblea ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione potrà chiedere alle autorità competenti la nomina del o dei liquidatori. Nei casi di scioglimento, per causa dell’Associazione e fatto obbligo di devolvere il patrimonio della stessa ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito I’ organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della Legge 23 dicembre, n. 662, salvo diversa destinazione di legge.
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